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Statuto

STATUTO “IL CAMPO DELLE IDEE”

Art. 1) È costituita l’Associazione denominata “IL CAMPO DELLE IDEE”, con sede legale in Siena, Via del Porrione n. 73. Il cambiamento di sede legale non comporta modifica statutaria.

FINALITÀ

Art. 2) L’Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di promuovere tutti i tipi e tutte le forme d’incontro politico, sociale e culturale, con l’intento di contribuire fattivamente al processo di formazione e
maturazione di un futuro e responsabile gruppo dirigente, utile a un auspicato rinnovamento delle istituzioni e dei suoi rappresentanti. Al centro dell’attività dell’Associazione sono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento nei settori della politica, della cultura, dell’economia, della finanza, dell’imprenditoria in genere, dei problemi sociali e del tempo libero. L’Associazione può inoltre promuovere autonomamente o unitamente a soggetti pubblici e privati, iniziative e progetti volti alla ricerca e allo studio di fenomeni sociali, nonché alla sensibilizzazione dell’attualità politica, culturale, economica e finanziaria, con l’utilizzo dei mezzi d’informazione e di tecnologie multimediali. Rientrano tra gli scopi dell’Associazione anche iniziative finalizzate a promuovere l’integrazione socio-culturale di minoranze etniche, linguistiche, di soggetti portatori di handicap o gravati di forme di particolare disagio sociale nonché azioni di volontariato che possano contribuire a migliorare le condizioni di vita di persone disagiate o emarginate al fine di promuovere l’integrazione e l’emancipazione. L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizio per associazioni, categorie e centri con finalità che coincidano anche parzialmente con quelle dell’Associazione. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio. L’Associazione può assumere partecipazioni in organismi, associazioni e società tesi alla promozione e realizzazione degli scopi sociali. L’Associazione tende peraltro ad avvalersi, in modo prevalente, delle prestazioni personali e volontarie dei propri soci, salvo ricorrere, in particolare per attività di carattere tecnico, a professionalità interne od esterne all’Associazione stessa. L’Associazione si uniforma a principi generali di democraticità della struttura e d’elettività delle cariche associative.

SOCI

Art. 3) II numero dei soci è illimitato: possono far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono gli orientamenti generali dell’Associazione, che intendano prestare la propria opera nell’osservanza dei principi dettati dal presente statuto. I soci sono divisi in tre categorie: fondatori, ordinari, sostenitori. Sono fondatori i soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Sono ordinari i soci che hanno aderito in seguito. Le due categorie dei soci summenzionati, purché in regola con il pagamento delle quote di adesione annuale, hanno tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Sono sostenitori i soci che con una semplice domanda e senza espletare altre formalità, ad esclusione di una quota annua minima, hanno come solo diritto quello di ricevere un’eventuale rivista dell’Associazione e gli inviti a tutte le attività non operative organizzate dall’Associazione stessa. I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non possono partecipare all’assemblea dei soci e non sono eleggibili alle cariche associative.

Art. 4) Coloro che desiderino associarsi con la qualifica di socio ordinario dovranno presentare domanda di ammissione, dietro presentazione di almeno due soci, indirizzata al Comitato, indicando nella domanda il cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, condizione e dichiarando di volersi attenere all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi. L’accoglimento o meno della domanda è rimesso a giudizio insindacabile del Comitato. Per i soci sostenitori non è necessaria la presentazione dei due soci.

Art. 5) I soci sono tenuti, tra l’altro, al pagamento della quota annuale, alla partecipazione attiva alla vita Associativa, all’osservanza dello statuto e delle sue finalità, del regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. In ogni caso i soci, particolarmente coloro che ricoprono cariche sociali, si fanno obbligo di tenere comportamenti in linea con le determinazioni degli organi sociali nelle loro attività connesse alle finalità statutarie e in ogni caso di fare del loro meglio per il mantenimento dei rapporti di fiducia e coesione all’interno dell’associazione stessa. Ogni anno entro il 1 febbraio, eccettuate eventuali esenzioni deliberate dal consiglio, tutti i soci sono tenuti tassativamente a rinnovare la domanda di adesione con le modalità disciplinate dal presente statuto e dalle determinazioni dell’Assemblea, fino a tale data tutti gli associati dell’anno precedente si considerano soci a tutti gli effetti.

Sospensione-Espulsione-Dimissioni dei soci

Art. 6) I soci possono essere espulsi o sospesi quando non ottemperino a quanto stabilito all’Art. 5 dello statuto, quando venga meno il rapporto di fiducia tra l’Associazione e il socio e, comunque, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione tali da pregiudicare od ostacolare lo svolgimento dell’attività associativa.

Art. 7) Le eventuali espulsioni e sospensioni saranno decise per gravi motivi dal Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta dei membri partecipanti, su indicazione motivata da parte del Comitato. In ogni caso l’Assemblea può deliberare autonomamente in materia disciplinare e revocare le decisioni degli altri organi. I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi dietro domanda. Tali eventuali riammissioni saranno deliberate dal Collegio dei Probiviri. È fatto salvo il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 24 del codice civile. Ciascun socio può recedere dall’Associazione, previa domanda scritta, quando lo creda.

Art. 8) I soci espulsi o dimissionari non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote sociali né tanto meno hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9) Sono organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Comitato, il Collegio dei Probiviri. È inoltre previsto statutariamente il Consiglio, organo consultivo. Le cariche sociali sono cumulabili o meno secondo quanto stabilito dall’organo che le attribuisce.

Assemblea

Art. 10) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Può essere convocata in sedute ordinarie o straordinarie. Le decisioni dell’Assemblea prevalgono su qualunque deliberazione presa dagli altri organi dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:
1. eleggere nominalmente il Presidente, i componenti del Comitato, i componenti del Collegio dei Probiviri. L’Assemblea ha potere di revoca di tutte le cariche. Eventuali meccanismi di candidatura a tali cariche, ove necessari, saranno decisi dall’Assemblea;
2. approvare le linee generali del programma di attività dell’anno sociale;
3. approvare i bilanci consuntivi;
4. stabilire l’ammontare delle quote annuali su proposta del Comitato;
5. deliberare su ogni altro argomento dell’Associazione previsto dall’ordine del giorno elaborato dal Comitato o che sia inserito nell’ordine del giorno a lavori in corso da parte dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea straordinaria dei Soci assolve i seguenti compiti:
1. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento della stessa.

Art. 11) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno entro il 30 (trenta) aprile in via ordinaria per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo. Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Segretario Generale o, qualora sia assente anche quest’ultimo, dal membro del Comitato presente che abbia maggiore anzianità. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci, eccetto i Soci sostenitori. Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun Socio. L’avviso deve in ogni caso contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l’apertura dei lavori dell’Assemblea, anche a mezzo elettronico. In casi eccezionali l’Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Porbiviri.

Art. 12) Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati mediante delega scritta, almeno la metà più uno dei Soci Fondatori e Ordinari. In seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di interventi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. Nelle Assemblee le votazioni saranno fatte per alzata di mano oppure per scrutinio segreto qualora lo richieda il Presidente o un membro del Comitato o sia deciso a maggioranza dall’Assemblea se non già stabilito esplicitamente dal presente statuto o da delibera dell’Assemblea. I lavori di ogni seduta dell’Assemblea, quando assolutamente necessario, possono prolungarsi anche per più giorni consecutivi. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio. I Soci delegati possono rappresentare fino a 2 (due) Soci.

Comitato

Art. 13) Il governo ordinario dell’Associazione è affidato al Comitato. Il Comitato è composto da almeno 4 (quattro) Soci eletti dall’Assemblea, più il Presidente che lo presiede. Ogni membro dura in carica 4 (quattro) anni. I membri del Comitato sono sempre rieleggibili. In caso di dimissioni o revoca di un membro egli viene sostituito dall’Assemblea nella prima seduta utile. Il Comitato elegge tra i propri membri il Segretario Generale, suo agente esecutivo e facente funzioni di Vice Presidente e il Tesoriere, responsabile, per conto del Comitato, della gestione economica dell’Associazione, delle riscossioni e avente firma congiunta con il Presidente su tutti i conti correnti dell’Associazione.

Art. 14) Sono competenze del Comitato, tra le altre:
1. redigere i programmi dell’attività associativa, previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
2. curare le esecuzioni delle delibere dell’Assemblea;
3. redigere i bilanci consuntivi, tramite il Tesoriere;
4. formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
5. organizzare tutto quanto rientri negli scopi per i quali l’Associazione e stata costituita, stabilendone regolamenti e modalità di attuazione, le norme per il buon funzionamento e quant’altro si renda necessario;
6. attribuire incarichi e nominare commissioni di lavoro o comitati consultivi nel quadro del raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione e stata costituita;
7. predisporre tutti gli atti di ogni genere interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
8. provvedere ad eccezionali ed improvvise occorrenze che fossero imposte dall’urgenza del caso.
9. ogni altro atto inerente la gestione dell’Associazione.

Art. 15) II Comitato è convocato in via ordinaria dal Presidente o su richiesta di tre dei suoi componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Tutte le riunioni vengono indette con inviti che debbono essere spediti almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione. L’invito può essere inviato anche con mezzi elettronici o per comunicazione telefonica. Le riunioni del Comitato potranno validamente svolgersi in audio o video conferenza.

Presidente

Art. 16) II Presidente, in carica per quattro anni sempre rieleggibile, ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, la firma sociale, nonché la direzione e la vigilanza dell’Associazione. Presiede le riunioni, convoca l’Assemblea, liquida le note spese previste dal bilancio, ha firma sui conti correnti dell’Associazione unitamente al Tesoriere. In caso di votazione in cui vi siano due o più proposte che raccolgono lo stesso numero di consensi, è da considerarsi approvata quella optata dal Presidente. In caso d’assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e i suoi poteri spettano al Segretario Generale. In caso di assenza di quest’ultimo fa funzione di Presidente uno dei membri del Comitato in ordine di anzianità.

Collegio dei Probiviri

Art. 17) II Collegio dei Probiviri, magistratura interna dell’Associazione, composto da tre Soci eletti dall’Assemblea, in carica per 4 anni, ha il compito di riesaminare le deliberazioni assunte dagli altri organi, particolarmente i bilanci prima della presentazione all’Assemblea. Ha il compito delle decisioni in materia disciplinare verso i soci e i componenti degli organi sociali. Ha inoltre il compito di tentare una composizione di tutte le controversie eventualmente insorte tra soci e Associazione, tra gli altri organi sociali e tra i soci medesimi senza pregiudizio del diritto di esperire azione giudiziaria o di deferire la risoluzione della lite ad un collegio arbitrate in ossequio alla vigente normativa. In caso di lite tra associati, associati e associazione o suoi organi, tutti i soggetti coinvolti nella lite insorta, si impegnano a tentarne la composizione tramite i buoni uffici del Collegio dei Probiviri e, comunque, sono tenuti all’obbligo di riservatezza sulla medesima. In casi eccezionali e in presenza di conflitti irrisolvibili tra gli organi sociali, il Collegio ha straordinari poteri di convocazione dell’Assemblea e di redazione dell’ordine del giorno. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono decise autonomamente dai suoi membri.

Consiglio

Art. 18) II Consiglio è composto da almeno 7 membri nominati dal Comitato. Dura in carica 4 anni, salvo conferma, sempre da parte del Comitato, entro 1 mese dalla scadenza. Tale organo ha la finalità di contribuire con progetti e proposte alle iniziative intraprese dall’Associazione stessa.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE-RISORSE ECONOMICHE

Art. 19) II patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed e costituito:
a) dai contributi dei soci
b) dai contributi privati
c) dai contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno di specificate e documentate attività e progetti;
d) dai contributi di organismi internazionali;
e) dalle donazioni e lasciti testamentari;
f) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da proventi derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
h) da eventuali contributi straordinari, proposti dal Comitato e deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quella del bilancio ordinario;
i) dai versamenti volontari dei Soci;
j) da qualunque altra entrata il Comitato intenda accogliere.

BILANCIO

Art. 20) Il bilancio annuale è redatto a cura del Tesoriere per conto del Comitato. II bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre e deve essere rivisto e approvato dal Collegio dei Probiviri prima di essere sottoposto all’Assemblea per l’approvazione definitiva, che comunque deve avvenire entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo. Il residuo attivo di bilancio è a disposizione per tutte le iniziative legate alle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio. Dal bilancio devono risultare i contributi o lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci. L’Associazione si dota di regolamento amministrativo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 21) L’Associazione ha durata fino al 31/12/2050, salvo proroga dell’assemblea dei soci e s’intende tacitamente prorogata di anno in anno qualora non vi sia disdetta della maggioranza assoluta degli stessi soci.

Art. 22) L’Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, quando tale deliberazione sia presa dai 3/4 degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. L’Assemblea che delibera in ordine allo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residue, dedotte le passività a favore di organizzazioni operanti in identico od analogo settore.

Art. 23) Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalle disposizioni regionali vigenti.

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